Con l'applicazione delle nuove leggi sulla Dematerializzazione e sulla Fatturazione
Elettronica, il documento informatico acquista valore fiscale e legale a tutti gli effetti.
Di seguito elencate le normative e le varie risoluzioni principali inerenti alla dematerializzazione, conservazione sostitutiva
ed alla Fatturazione elettronica:
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D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
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CIRCOLARE del 16 febbraio 2001, n. AIPA/CR/27
Art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513: utilizzo della firma digitale nelle Pubbliche Amministrazioni.
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Direttiva 2001/115/CE del 20 dicembre 2001
Modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto.
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Decreto Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2004
Sono definite le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.
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E conseguente circolare dell’agenzia delle entrate
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Delibera 19 febbraio 2004 n. 1
Definisce la conservazione digitale dei documenti, allo scopo di dematerializzare l’archivio cartaceo. Suddivide i documenti in informatici e analogici, prevede la possibilità di conservare documenti digitali con apposizione di marca temporale e firma digitale.
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Circolare 45/E del 19 ottobre 2005
Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 - attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA.
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Commissione per la gestione del flusso documentale e dematerializzazione
Con decreto del Ministro Nicolais è stata istituita la Commissione per la gestione del flusso documentale e dematerializzazione.
La Commissione ha operato in stretto raccordo con la Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica, prevista dall’art. 18 del Codice dell’Amministrazione digitale e, nell’ambito delle priorità dalla stessa definite in conformità alle linee strategiche del Ministro, ha elaborato una "Proposta di regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici".
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FINANZIARIA 2008 - Obbligo delle Fatturazione Elettronica nei confronti dell Pubblica Amministrazione
Per la Pubblica Amministrazione in particolare, la Finanziaria 2008 (Art. 1, commi 209-213 della legge 247/07) dispone che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici nazionali debbano essere obbligatoriamente effettuate in “Formato Elettronico”.
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DECRETO ANTICRISI LEGGE 28 GENNAIO 2009 N.2
L’art. 2215-bis introdotto nel corpo del codice civile dall’art. 16, comma 12-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. decreto anticrisi), è volto a disciplinare la tenuta informatica delle scritture contabili delle imprese. La nuova norma interessa esclusivamente le modalità di tenuta e formazione della documentazione informatica.
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R.M. n. 15/E del 15 giugno 2009 – fatturazione elettronica
Con la R.M. del 15 giugno 2009, n. 158/E, l’Agenzia delle Entrate, prendendo atto della significativa evoluzione normativa e della prassi in materia di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini tributari, supera alcune rigide posizioni che nel passato ostacolavano l’abbrivio all’adozione della fatturazione elettronica e della digitalizzazione dei documenti. In particolare, l’Agenzia affronta alcuni aspetti pratici relativi alla fatturazione elettronica e alla conservazione sostitutiva delle fatture emesse o ricevute in formato analogico (cartaceo), assumendo soluzioni che dovrebbero agevolare il passaggio verso la digitalizzazione della documentazione fiscale.
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Risoluzioni ministeriali n. 195 e 196 del 30 luglio 2009
L'Agenzia delle Entrate fornisce importanti precisazioni riguardo la procedura di conservazione sostitutiva dei documenti aventi rilevanza tributaria.
La Risoluzione n. 195 afferma che è possibile mantenere in azienda un sistema misto di conservazione (alcuni documenti cartacei ed altri elettronici), purché siano utilizzati registri ad hoc.
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La Risoluzione n. 196 afferma invece che non esistono vincoli riguardo il passaggio alla conservazione sostitutiva, così come per l'eventuale revoca, a condizione che nel periodo d'imposta il comportamento risulti omogeneo.
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RM n. 220/E del 13 agosto 2009
Con questa risoluzione l'Agenzia delle Entrate afferma che, ai fini della conservazione sostitutiva dei documenti analogici originali unici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, i contribuenti devono continuare ad attenersi alle indicazioni già fornite con la circolare 36/E del 2006: è quindi necessario l'intervento del Pubblico Ufficiale. Nella stessa risoluzione si fa riferimento alla possibilità di delega della conservazione a terzi soggetti. |